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I figli nati all’estero da cittadino italiano per nascita: il nuovo art. 4 della Legge n. 91/92

Il nuovo articolo 3bis della Legge n. 91/92 prevede “che si considera non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza” salvo che ricorra una delle condizioni previste dalle lettere c) e d):
– c) un genitore o un nonno possiede (o possedeva al momento della morte) esclusivamente la cittadinanza italiana;
– d) un genitore (o adottante) è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi dopo l’acquisto della cittadinanza italiana e prima della nascita (o dell’adozione) del figlio.

Vi sono anche altre condizioni che consentono la non applicazione del suddetto principio laddove lo status di cittadino sia stato riconosciuto a seguito di domanda presentata all’Ufficio consolare o in via giudiziaria prima del 28 marzo 2025.

Pertanto, il figlio di cittadino italiano nato all’estero, qualora in possesso di altra cittadinanza, e salvo che non ricorrano le condizioni di cui alle lettere a, a)bis, b), c) e d), non acquista più automaticamente la cittadinanza italiana per linea di sangue.

A tal riguardo, il nuovo comma 1bis dell’art 4, legge n. 91/92 prevede che i figli minorenni, stranieri o apolidi, nati all’estero da un genitore cittadino italiano per nascita, possano acquistare la cittadinanza italiana per beneficio di legge qualora i genitori (o il tutore) dichiarino la volontà di tale acquisto entro un anno dalla nascita o dalla costituzione del rapporto di filiazione (anche adottiva) con il cittadino italiano.

In alternativa, la cittadinanza può essere acquisita se, successivamente alla dichiarazione, il minore risieda legalmente in Italia per almeno due anni continuativi.

Tale dirompente novità sta dando luogo ad ampi dibattiti tra gli esperti, specialmente sotto il profilo costituzionale.

Nei confronti dell’art. 3bis è stata anche sollevata questione di legittimità costituzionale, limitatamente alle parole “anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo” per violazione degli articoli 2, 3, 117 co. 1 della Costituzione della Repubblica – in relazione ai trattati e convenzioni internazionali – in quanto, sinteticamente, l’aver disposto retroattivamente l’esclusione della cittadinanza per chi è già nato cittadino, ma ancora non ha presentato domanda per il riconoscimento del proprio status, violerebbe il principio di eguaglianza e di ragionevolezza, oltre al principio di certezza del diritto e di affidamento.

È quindi possibile che per tutti coloro nati cittadini italiani per linea di sangue, l’art. 3bis non possa trovare mai applicazione. Ovviamente, sul punto, occorrerà attendere la decisione della Consulta.

Tuttavia, è bene tenere a mente l’importante novità introdotta: il minore nato all’estero da cittadino per nascita che non trasmette automaticamente la cittadinanza ex art 3bis, non è  più automaticamente cittadino italiano.

In altri termini, la registrazione dell’atto di nascita al consolato territorialmente competente non è sufficiente ai fini della trasmissione dello status civitatis.

Serve infatti uno, tra i due seguenti, ulteriori, requisiti:

  1. Successivamente alla dichiarazione, il minore risiede legalmente in Italia per almeno due anni continuativi;
  2. La dichiarazione è presentata entro un anno dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano.

L’interpretazione sembrerebbe essere la seguente:

se la dichiarazione di volontà avviene entro un anno dalla nascita, non è necessario rispettare il requisito della residenza legale in Italia per almeno due anni consecutivi. Altrimenti, se la dichiarazione avviene oltre un anno dalla nascita, sarà necessario che il minore abbia risieduto in Italia, almeno per due anni consecutivi.

Il Decreto Legge n. 36/2025, convertito con modificazioni dalla Legge n. 74/25, ha disposto (con l’art. 1, comma 1-ter) che “Per i minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, figli di cittadini per nascita di cui all’3bis, lett. a), a)bis, b) della legge 91/92, la dichiarazione prevista dall’articolo 4, comma 1-bis, lettera b), della medesima legge può essere presentata entro le 23:59, ora di Roma, del 31 maggio 2026“.

Questo vuole dire che, esclusivamente per i figli di genitori cittadini per nascita il cui status di cittadino sia stato riconosciuto a seguito di domanda presentata all’Ufficio consolare o in via giudiziaria prima del 28 marzo 2025, è consentito di presentare la dichiarazione di volontà entro il 31 maggio 2026.

Diverso il caso di figli nati all’estero da genitori naturalizzati cittadini per cui non si applica l’art. 4 in esame.

Ciò rappresenta una novità dirompente per tutti i figli di cittadini nati all’estero che, forse, meriterebbe maggiore attenzione e che probabilmente, anche a causa del dibattito sulle altre modifiche alle legge sulla cittadinanza, è passato in secondo piano.

Stefano Cuomo è un Avvocato di formazione civilista, operativo su Roma quale avvocato internazionalista privato e di famiglia. Collabora da diversi anni con lo studio legale Family Law Italy. È membro dell’associazione internazionale di avvocati italiani o di lingua italiana Italawyers.
s.cuomo@familylawitaly.com
cell.+ 39 338 5221487

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