Ammissibile il trasferimento immobiliare in esecuzione di accordi di separazione o divorzio senza la necessità di ricorrere al Notaio.

CAN I DIVORCE IN ITALY, IF I HAVE NOT REGISTERED MY MARRIAGE?
September 15, 2021
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September 15, 2021
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Ammissibile il trasferimento immobiliare in esecuzione di accordi di separazione o divorzio senza la necessità di ricorrere al Notaio.

on la recente sentenza n. 21761 del 29 luglio 2021, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno sancito il principio secondo il quale è ammissibile in sede di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta trasferire beni mobili o immobili in favore di uno dei coniugi o in favore dei figli per assicurarne il mantenimento, senza la necessità di recarsi dal Notaio per effettuare il c.d. rogito.

Nel caso di specie, con ricorso congiunto, i coniugi chiedevano al Tribunale di Pesaro la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, a definizione di ogni questione patrimoniale, raggiungevano un accordo che prevedeva il trasferimento immediato in favore dei figli del 50% della nuda proprietà spettante al padre sulla casa coniugale, oltre al trasferimento dal marito in favore della moglie dell’usufrutto sulla propria quota di proprietà della casa.  

A giustificazione della loro domanda i ricorrenti osservavano che un accordo preliminare di vendita avente mera efficacia obbligatoria – inidonea quindi a determinare l’immediato trasferimento immobiliare – avrebbe implicato in maniera ingiustificata un esborso di denaro per il successivo rogito notarile ed avrebbe potuto aprire a possibili contenziosi in caso di mancato rispetto del suddetto obbligo, con successivo pregiudizio in capo ai figli della coppia.

Ciononostante, il Tribunale di Pesaro precisava che gli accordi relativi all’immobile erano da intendersi come impegni preliminari di vendita e di acquisto, non essendo idonei a determinare in capo alle parti alcun trasferimento immobiliare immediato.

La Corte di Appello, confermava la posizione del Tribunale di Pesaro.

I coniugi impugnavano dunque la sentenza di appello tramite ricorso per Cassazione e la questione veniva rimessa alle Sezioni Unite per chiarire definitivamente se l’accordo raggiunto dai coniugi in sede di separazione consensuale o divorzio a domanda congiunta e avente ad oggetto il trasferimento di immobili, possa o meno avere effetti traslativi.

Ebbene, la Suprema Corte, dopo aver minuziosamente ripercorso le differenti posizioni di dottrina e giurisprudenza sul tema, ha aderito alla posizione di maggiore apertura evidenziando che un simile accordo, a ben vedere, sarebbe insindacabile dal giudice il quale, al contrario, deve vagliare esclusivamente l’adeguatezza delle disposizioni all’interesse dei figli o, in caso di divorzio congiunto, la sussistenza dei requisiti di legge per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Nessun Tribunale dunque può imporre ai coniugi di limitarsi a contrarre un preliminare di vendita anziché optare per il trasferimento immediato di diritti immobiliari.

Infine, la Suprema Corte, una volta ammessa la possibilità di trasferire direttamente la proprietà di un immobile attraverso un accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta, senza che sia pertanto necessario procedere al rogito notarile, ha altresì chiarito che la riserva in favore del Notaio ad effettuare le verifiche ipocatastali prevista per legge, non esclude che a tale incombente possa provvedere il cancelliere, anch’esso pubblico ufficiale a tutti gli effetti.

A tal fine però è necessario che le parti in causa, in sede di separazione o di divorzio, provvedano ad allegare all’atto traslativo tutti gli elementi previsti a pena di nullità dall’ art. 29 comma 1 bis della legge 52 del 1985.

Buone notizie quindi per chi voglia definire in tempi brevi ed a costi ridotti tutte le implicazioni patrimoniali che una separazione (o un divorzio) può comportare!

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