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May 9, 2024E’ noto come sempre più lavoratori provenienti da paesi extra UE, scelgano le città d’arte e di cultura italiane quali luoghi dove svolgere il proprio lavoro.
Da diversi anni infatti, è diventato comune il termine “nomade digitale”, locuzione che sta ad indicare una particolare tipologia di professionista che grazie alle nuove tecnologie, sia in grado di lavorare da remoto.
Al fine di favorire l’ingresso e il soggiorno dei c.d. nomadi digitali, oltre che stimolare la ripresa economica post pandemia, il Parlamento italiano aveva deciso di regolamentare tale modalità di prestazione del lavoro e aveva quindi ufficialmente riconosciuto la figura del lavoratore da remoto attraverso l’approvazione della Legge n. 25/2022, di conversione del decreto legge c.d.Sostegni-ter.
Invero, con tale legge di conversione, si era introdotto un nuovo articolo nel decreto legge n. 4/2022 (articolo 6-quinquies) con il quale, di fatto, si implementava il T.U. immigrazione (d.lgs. n. 286/1998), aggiungendo la figura del nomade digitale e del lavoratore da remoto nell’articolo 27, appositamente dedicato agli “ingressi in Italia per lavoro in casi particolari”.
Come già avveniva in altri paesi, questa misura mirava a facilitare il processo di ottenimento del visto lavorativo per professionisti che svolgono “attività lavorative altamente qualificate attraverso l’uso di strumenti tecnologici, che consentano loro di lavorare a distanza, in modo autonomo o per un’impresa che non ha sede nel territorio dello Stato italiano”.
Tuttavia, come noto, l’applicazione della suddetta legge ha sofferto per alcuni anni la mancata approvazione di un decreto attuativo che specificasse in maniera chiara i requisiti tecnici per ottenere il visto e il relativo permesso di soggiorno.
Solo con la recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto governativo datato 29 febbraio 2024, avvenuta il 4 aprile 2024, sono state finalmente colmate le lacune che ne hanno ritardato l’attuazione.
Il suddetto Decreto, che riguarda i lavoratori extracomunitari, recante “Procedure e requisiti per l’ingresso e il soggiorno di cittadini di Stati extracomunitari che svolgono attività lavorative altamente qualificate mediante l’impiego di strumenti tecnologici che abilitano il lavoro a distanza” stabilisce i requisiti da rispettare per presentare domanda di visto e che di seguito vengono così sintetizzati:
– disporre di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore al triplo del livello minimo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;
– disporre di una assicurazione sanitaria per cure mediche e ricovero ospedaliero valida per il territorio nazionale e per il periodo del soggiorno;
– disporre di una idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa;
– dimostrare un’esperienza pregressa di almeno sei mesi nell’ambito dell’attività lavorativa da svolgere come nomade digitale o lavoratore da remoto;
– presentare il contratto di lavoro o collaborazione o la relativa offerta vincolante, se lavoratori da remoto, per lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede il possesso di uno dei requisiti previsti per la c.d. carta Blu UE;
– sia il datore di lavoro o il committente che il richiedente il visto, non devono avere subito condanne penali negli ultimi 5 anni in relazione ad una serie di reati previsti specificamente dall’art. 22 del T.U. immigrazione.
Infine, sia per il nomade digitale che per il lavoratore da remoto[1], non è richiesto l’ottenimento del nulla osta presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, ciò all’evidente scopo di semplificare l’ottenimento del visto e favorire l’ingresso dei lavoratori nel paese.
Il permesso ha durata di un anno e può essere rinnovato. Al titolare è riconosciuto il diritto di ricongiungersi con i propri familiari.
(1) L’articolo 2 del Decreto del Ministero dell’Interno del 29.2.2024 definisce il “nomade digitale” come lo “straniero che svolge attivita’ di lavoro autonomo attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto” mentre il “lavoratore da remoto” quale “straniero che, attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto, svolge attivita’ di lavoro subordinato o di collaborazione secondo le modalita’ di cui all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”.
Stefano Cuomo is a civil italian Attorney, operating in Rome as international private and family lawyer. He has been working with the law firm Family Law Italy for several years – www.familylawitaly.com – s.cuomo@familylawitaly.com cell.+39/338 5221487