Bird-Nesting Divorce Arrangements in a Shared Custody Situation
May 29, 2024THE MATRIMONIAL REGIME OF SEPARATION OF ASSETS IN ITALY: HOW IT WORKS (part 1)
July 16, 2024Il riparto della giurisdizione civile in caso di illeciti commessi da personale militare all’estero (NATO)
L’Italia, come noto è Paese membro del Patto Atlantico e come tale è sede di numerose basi NATO con personale militare straniero (in massima parte statunitense). A decorrere dall’anno 1949, conclusa la Seconda Guerra Mondiale, con la firma del Trattato del Nord Atlantico avvenuta a Washington, è stato previsto un meccanismo di cooperazione tra parti contraenti che garantisse reciproca assistenza militare.
Più precisamente, con la Convenzione di Londra firmata il 19 giugno 1951, si sono successivamente predisposte le norme generali relative alla presenza di personale di uno o più paesi NATO sul territorio di un altro Paese dell’Alleanza, con regolamentazione dello status delle forze armate degli Stati membri dell’Alleanza atlantica. Sono stati quindi disciplinati aspetti fondamentali dei rapporti fra Stati alleati, come la ripartizione della giurisdizione fra Stato territoriale e Stato di appartenenza dei componenti delle forze armate alleate che si rendano autori di reati o comunque di illeciti civili[1].
In materia penale la giurisdizione è stata suddivisa secondo criteri di riparto tra lo Stato di origine e quello di soggiorno piuttosto complessi, sintetizzabili a seconda del tipo di reato commesso, in base al fatto che l’illecito risulti punibile penalmente in uno solo degli ordinamenti o in entrambi e a seconda della circostanza se l’illecito derivi da azioni o omissioni verificatesi in servizio.
Anche in materia di responsabilità civile i criteri di riparto della giurisdizione, appaiono altrettanto -se non più- complessi.
In via preliminare, si può affermare che per determinare la procedura corretta da azionare al fine di ottenere ristoro dei danni subiti, è necessario distinguere innanzitutto se il danneggiamento riguarda un bene (mobile o immobile) o una persona, e se l’illecito sia stato commesso da un militare o un elemento civile nell’esercizio delle funzioni ovvero al di fuori di esse.
A tal riguardo, l’art. 8 della Convenzione firmata a Londra il 19 giugno 1951 [2] (c.d. Trattato di Londra o NATO SOFA), ratificata in Italia con la Legge n. 1335 del 1955, prevede innanzitutto una preventiva rinuncia da parte degli Stati contraenti all’esercizio della propria giurisdizione civile per danni materiali a beni delle rispettive forze armate, qualora siano essi causati in servizio. Se i danni hanno ad oggetto altri beni di proprietà dello Stato di soggiorno da parte di uno Stato membro, il contenzioso è risolto tramite arbitrato. Se le conseguenze dannose superano un certo ammontare (USD 1.400,00), è stabilito che il contenzioso sia risolto tramite arbitrato (comma 2, lett. a), mentre per importi inferiori lo Stato danneggiato rinuncerà all’esercizio della propria giurisdizione. La rinuncia all’esercizio della propria giurisdizione è prevista anche in caso di lesioni o morte di un proprio militare (comma 4).
Differentemente, in caso di danni arrecati a terzi in conseguenza di atti o omissioni verificatisi in servizio sul territorio dello Stato di soggiorno, è prevista la giurisdizione dello Stato territoriale, il quale si sostituisce processualmente allo Stato di origine quale convenuto (art. 8, comma 5).
E’ prevista una particolare procedura di indennizzo che segue le leggi dello Stato di soggiorno. L’indennizzo è riconosciuto direttamente dalla Autorità dello Stato territoriale che, successivamente, comunica alla Autorità dello Stato di invio l’avvenuto pagamento e il suo ammontare (comma 5, lett. a) e b). Nel caso in cui i danni siano imputabili ad un unico Stato di origine, questo verserà una percentuale del risarcimento predeterminata allo Stato di soggiorno (comma 5, lett. e), I e II).
In caso di illecito commesso nell’ambito delle funzioni, il comma 5, lett. g) dell’articolo in esame, sancisce espressamente l’impossibilità di dare esecuzione ad una sentenza di condanna pronunciata nei confronti di un militare appartenente allo Stato di invio dallo Stato territoriale.
Diverso è il caso di illeciti civili commessi da una forza armata o da un elemento civile fondati su azioni o omissioni commessi fuori dall’esercizio delle funzioni ufficiali (art. 8, comma 6).
In questi casi, le Autorità dello Stato territoriale dovranno mediare tra il soggetto danneggiato e lo Stato di origine, il quale potrà offrire, in via stragiudiziale e a titolo conciliativo, una somma a titolo di indennizzo (comma 6, lett. a) e b). Nel caso in cui l’offerta fosse accettata dalla parte danneggiata, il pagamento è effettuato direttamente dalla Autorità competente dello Stato di origine, previa comunicazione allo Stato di soggiorno (comma 6, lett. c). Non viene meno la giurisdizione dello Stato di soggiorno, sempre che non sia avvenuto il pagamento a piena soddisfazione della domanda di indennizzo (comma 6, lett. d).
È bene sottolineare che in questi ultimi tipi di illeciti, l’art. 8, comma 6, lett. d), stabilisce che “le disposizioni del presente paragrafo non impediscono in alcun modo alla giurisdizione dello Stato ricevente di statuire sull’eventuale azione giudiziaria intentata contro un membro di una forza armata o di un elemento civile, nel caso in cui non sia stato effettuato un pagamento interamente soddisfacente”.
Per questi ultimi illeciti pertanto, non appare sussitere, almeno per quanto riguarda la fase processuale, la legittimazione passiva dello Stato di soggiorno.
Solamente nel caso in cui sorga controversia circa la natura privata o iure imperii della condotta costituente illecito, la questione sarà risolta tramite arbitrato (art. 8, comma, 8).
Infine, si osserva che per gli Stati di invio, è possibile proporre richiesta di immunità per il proprio personale innanzi il giudice dello Stato territoriale (art. 8, comma 9). Tale disposizione è da coordinare però con il superiore diritto all’equo processo sancito dall’art. 6 CEDU e con la nozione di immunità ristretta che si ricava dalla giuriprudenza di legittimità (si veda, ad esempio, Cass., sez. un., 11.11.2022).
E’ infine doveroso rilevare come, con specifico riferimento alle condotte esulanti dalle funzioni, si evidenziano rari precedenti sul punto, sia in materia penale che civile [3].
In conclusione, si rileva una particolare complessità delle regole di riparto della giurisdizione civile. Inoltre, con particolare riferimento alla materia della responsabilità civile da illecito aquiliano, la disciplina prevista nella Convenzione di Londra sembra innanzitutto favorire la risoluzione di eventuali dispute mediante procedure stragiudiziali [4], senza che ciò determini l’esclusione della giurisdizione dello Stato di soggiorno e sempre tenuto conto della particolare differenza tra condotte iure imperii e condotte commesse fuori dall’esercizio delle funzioni, distinzione prodromica per stabilire la sussistena della legittimazione passiva in giudizio dello Stato di soggiorno .
Stefano Cuomo is a Civil Italian Lawyer, operating in Rome as International Private and Family Attorney. He has been working with the law firm Family Law Italy for several years. He is member of the international association Italawyers www.familylawitaly.com – s.cuomo@familylawitaly.com – cell.+39 338 5221487 – www.italawyersinternational.com
[1]https://leg16.camera.it/561?appro=327
[2] Il Protocollo di Parigi del 28 agosto 1952, ratificato con Legge n. 1338/1955 disciplina inoltre ed in maniera più dettagliata alcuni profili contenuti nel Trattato di Londra.
[3] Si veda, ad esempio, Trib. Pen. Vicenza del 20 luglio 2020, con riferimento specifico ad una condotta illecita costituente reato e fonte di responsabilità civile, posta in essere da un militare NATO, al di fuori dell’esercizio delle funzioni.
[4] Ad esempio, nel caso “Cermis” il contenzioso civile era risolto tramite previsione di apposito procedimento di indennizzo stragiudiziale, facoltativo e alternativo alla giurisdizione ordinaria, introdotto con Legge n.497/1999.