LA NUOVA FASE INTRODUTTIVA DEL PROCESSO CIVILE DI COGNIZIONE

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LA NUOVA FASE INTRODUTTIVA DEL PROCESSO CIVILE DI COGNIZIONE

Estratto dallo schema di Relazione illustrativa del decreto legislativo recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206

di Stefano Cuomo – Avvocato del foro di Roma – www.familylawitaly.com s.cuomo@familylawitaly.com – avv.stefanocuomo@gmail.com

Nella prospettiva di dare pratica attuazione ai principi della semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, l’attuale esecutivo ha predisposto uno schema di decreto legislativo con il quale dare esecuzione alla legge delega n. 206, approvata dal Parlamento italiano in data 26 novembre 2021, recante la “delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie, nonché in materia di esecuzione forzata”(si veda, Relazione illustrativa schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, introduzione, pag. 6).

Il decreto legislativo (ad oggi, 29 settembre 2022, ancora da pubblicare in Gazzetta Ufficiale) si estende a diverse aree tematiche del processo civile, intervenendo sia sul processo ordinario di cognizione che sui diversi gradi e riti speciali, sul processo di esecuzione forzata ed in materia di famiglia, ove ha previsto un procedimento unitario in materia di persone, minorenni e famiglie. Non mancano poi modifiche al codice civile, così come per gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie ed in materia di volontaria giurisdizione.

Essendo quindi estremamente vasto il campo di applicazione dell’intervento attuativo delegato del Governo, ci limiteremo in questo breve scritto ad esaminare cosa cambia rispetto alla fase introduttiva del processo civile ordinario di cognizione.

In linea generale, si può affermare che la fase introduttiva della domanda giudiziale viene complessivamente rivista allo scopo di consentire una preventiva e migliore definizione delle domande e delle richieste istruttorie delle parti, in ossequio al canone della concentrazione e della ragionevole durata del processo. Infatti, dopo lo spirare del nuovo termine di costituzione del convenuto, il giudice dovrà effettuare entro un breve termine (quindici giorni) tutte le verifiche di ufficio funzionali ad assicurare la regolarità del contraddittorio che, in base al vigente codice di rito, ai sensi dell’art. 183, comma 1, c.p.c., il giudice effettua invece alla prima udienza di comparizione delle parti. In seguito alle suddette verifiche svolte d’ufficio dal giudice, le parti potranno poi depositare – entro differenti termini perentori e sempre prima della udienza – tre diverse memorie scritte integrative, al fine di prendere posizione su quanto deciso dal giudice in sede di verifiche preliminari circa la regolare instaurazione del contraddittorio ed il cui contenuto ripercorre esattamente quello delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.. 

Prima di analizzare i singoli articoli relativi alla nuova fase introduttiva, è bene fare menzione della modifica introdotta dall’art. 3, comma 9 dello schema di decreto sopra citato che, all’art. 121 c.p.c., introduce per la prima volta a livello codicistico, il principio di sinteticità degli atti del giudice e delle parti, codificando un principio che già il diritto vivente della giurisprudenza della Corte di Cassazione aveva indicato quale principio generale del nostro ordinamento processuale (si veda, Relazione illustrativa schema di decreto legislativo cit., pag. 19).

Ciò posto, per quanto concerne più propriamente la nuova fase introduttiva della domanda giudiziale, è doveroso dare conto della modifica introdotta dall’art. 3, comma 12, lett. a) del citato schema di decreto all’articolo 163 del codice di rito.

Più precisamente, al comma 3, n. 4) dell’art. 163 c.p.c., in linea con quanto previsto dal nuovo art. 121 c.p.c., si aggiunge che, i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni, siano esposti in modo chiaro e specifico. Al n. 7) dell’art. 163 c.p.c. si aggiunge il nuovo ed ulteriore avvertimento che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall’articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato.

Inoltre, Il termine per la costituzione del convenuto non sarà più di venti (20) giorni prima della udienza, bensì di settanta (70) giorni prima dell’udienza fissata dall’attore nell’atto di citazione (si veda, art. 3, comma 12, lett. a) schema di decreto cit.).

La ragione di un termine così lungo per la costituzione del convenuto, risiede nella necessità di consentire lo svolgimento della trattazione scritta delle parti, prima che queste compaiano di fronte al giudice, al fine dunque di definire in maniera anticipata il thema decidendum ed il thema probandum (si veda, Relazione illustrativa schema di decreto cit., pag. 23).  Per lo stesso motivo, è stata inoltre eliminata la possibilità di abbreviare i termini di comparizione.

Il comma, 12, lett. b) della art. 3 di cui al citato schema di decreto, apporta modifiche anche all’art. 163-bis c.p.c. in tema di termine per comparire. Infatti, tra il giorno della notifica della citazione e quello dell’udienza di comparizione, dovranno intercorrere termini liberi non inferiori a centoventi giorni (120) e non più quindi di novanta. Ciò, al preciso scopo di garantire lo svolgimento della trattazione scritta prima che si tenga l’udienza di prima comparizione. Anche in questo caso, è stata eliminata la possibilità di abbreviare i termini di costituzione dell’attore (si veda, Relazione illustrativa schema di decreto cit., pag. 23).

Anche l’art. 164 c.p.c. subisce una modifica al suo ultimo comma che viene sostituito con un riferimento al secondo comma del nuovo art. 171-bis c.p.c.. In altri termini, come anticipato, poiché in base al nuovo art. 171-bis c.p.c. il giudice effettuerà le verifiche di ufficio in un momento antecedente la prima udienza (per intenderci, quelle relative alla corretta instaurazione del contraddittorio, alla corretta chiamata in causa del terzo, alla verifica circa la nullità della citazione o della comparsa di risposta, alla sussistenze di difetti di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione, ecc.) – fase ora disciplinata dall’art. 182, comma 2, c.p.c. – non si giustificava più il rinvio a successiva udienza per consentire l’integrazione della domanda, così come previsto dal vigente art. 164, ultimo comma, c.p.c. (si veda, art. 3, comma 12, lett. c) dello schema di decreto citato).

Del pari, in linea con quanto introdotto agli artt. 163 e 163-bis c.p.c., anche l’art. 165 c.p.c. è stato oggetto di intervento del legislatore il quale, per garantire coerenza a tutta la nuova fase introduttiva, ha eliminato la possibilità di abbreviare i termini per la costituzione dell’attore, non essendo più compatibile tale tempistica con i nuovi adempimenti da assolvere prima dell’udienza di cui all’art. 183 c.p.c. (si veda, art. 3, comma 12, lett. d) dello schema di decreto cit.).

Il nuovo articolo 166 c.p.c., come anticipato, prevede che il convenuto debba costituirsi a mezzo di procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, non più venti giorni prima dell’udienza fissata nell’atto di citazione, bensì settanta (70). Ciò, ancora una volta, al preciso scopo di consentire lo scambio delle memorie integrative delle parti anteriormente alla udienza di prima comparizione (si veda, art. 3, comma 12, lett. e) dello schema di decreto cit.).

Per quanto riguarda il contenuto della comparsa di costituzione e di risposta del convenuto, in linea con quanto previsto dall’art. 121 c.p.c. e dall’art. 163 c.p.c., il nuovo art. 167 c.p.c.,  richiederà che il convenuto proponga in modo chiaro e sintetico tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti a fondamento della domanda attorea (si veda, art. 3, comma 12, lett. f) dello schema di decreto cit.).

Tralasciando la modifica dell’art. 168-bis c.p.c. in tema di designazione del giudice istruttore, l’art. 171 c.p.c. che, come noto, disciplina la ritardata costituzione delle parti, non riporta più l’inciso che consente alla controparte di costituirsi successivamente “fino all’udienza successiva”, nel caso in cui l’altra parte si sia costituita nei termini di legge. In altre parole, il termine ultimo per la costituzione del convenuto deve essere necessariamente quello previsto dal nuovo art. 166 c.p.c. (70 gg. prima dell’udienza fissata dall’attore) poiché la costituzione tardiva “fino alla prima udienza” non consentirebbe al giudice di effettuare le verifiche d’ufficio preliminari alla prima udienza che, come anticipato, costituiscono la grande novità della nuova fase introduttiva della domanda giudiziale del processo ordinario di cognizione (si veda, art 3, comma 12, lett. h) dello schema di decreto. cit..).

Norma quadro della riforma è il nuovo art. 171-bis c.p.c. il quale, come anticipato, disciplina le nuove verifiche preliminari che il giudice è chiamato ad effettuare prima della udienza di comparizione delle parti.

Scopo della legge delega era infatti quello di fare arrivare la causa già definita nel thema decidendum e nel thema probandum così da permettere al giudice di stabilire già prima della udienza se sia necessario, ad esempio, effettuare il tentativo di conciliazione o disporre il mutamento del rito.

Pertanto, scaduto il termine di costituzione del convenuto, il giudice, entro un termine di quindici giorni, procederà con le suddette verifiche d’ufficio al fine specifico di assicurare la regolarità del contraddittorio già alla prima udienza e senza perciò essere costretto ad effettuare un rinvio ad una successiva udienza.

Qualora pertanto il giudice ordini l’integrazione del contraddittorio in caso di litisconsorte necessario pretermesso o, ad esempio, ordini l’esperimento della mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità della domanda non assolta, assunti i relativi provvedimenti, le parti potranno prendere posizione in merito attraverso la redazione delle memorie integrative di cui all’art. 171-ter c.p.c. che, come detto, dovranno essere depositate prima dell’udienza. Inoltre, in questo modo, il giudice potrà decidere sulle istanze istruttorie già alla prima udienza, senza dover ricorrere ad uno o più rinvii di udienza.

Sono previste le possibilità per il giudice di fissare nuova udienza di comparizione a partire dalla quale, a ritroso, decorre il termine per depositare le suddette memorie integrative e di completamento della trattazione scritta, con facoltà del giudice di differire la prima udienza fino ad un massimo di quarantacinque (45) giorni.

Infine, venendo alla disciplina delle nuove memorie da depositare prima dell’udienza e dopo gli atti introduttivi, il nuovo art. 171-ter c.p.c. prevede che le parti, una volta concluse le verifiche preliminari del giudice, possano depositare a pena di decadenza sino a tre (3) memorie integrative.

Il contenuto delle suddette memorie ricalca esattamente quello delle attuali memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. con l’unica e rilevante differenza che le nuove memorie devono essere depositate a pena di decadenza anteriormente alla prima udienza, così da consentire che il tema della causa sottoposta al giudice sia già delineato.

Cambiano inoltre i termini per effettuare il deposito: le memorie primo termine devono essere depositate a pena di decadenza almeno quaranta (40) giorni prima della udienza; le memorie secondo termine devono essere depositate a pena di decadenza almeno venti (20) giorni prima dell’udienza; le memorie terzo termine almeno dieci (10) giorni prima dell’udienza (si veda. Relazione illustrativa schema di decreto cit., pag. 26).

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